I.V.A. ad Esigibilità Split Payment

Gestione Movimenti

Disposizioni normative

L’articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190 del 23/12/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015), ha introdotto, come misura di contrasto all’evasione fiscale, una novità sul trattamento dell’I.V.A. denominata “split payment” o anche “scissione dei pagamenti”.
La Legge di stabilità 2015 ha, quindi, comportato l’aggiornamento del D.P.R. 633/1972, che disciplina la materia I.V.A., introducendo l’articolo 17-ter che stabilisce quanto segue:
per le fatture di vendita beni/servizi emesse verso la Pubblica Amministrazione, il versamento all’erario dell’I.V.A. non sarà più in capo al soggetto venditore, ma ricadrà direttamente sul soggetto acquirente, cioè l’ente pubblico; questo, di fatto, comporta che il soggetto venditore dovrà esporre l’I.V.A. in fattura, ma incasserà solo la parte imponibile e sarà la P.A. a doversi far carico del versamento dell’imposta sul valore aggiunto (non pagata al fornitore) direttamente all’Erario. Inoltre, le modalità e i termini di applicazione di tale meccanismo sono stati fissati dal Decreto di attuazione del 23/01/2015, relativo alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) e redatto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Decorrenza

Per quanto riguarda l’efficacia temporale le nuove disposizioni si applicano alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, aventi cioè data emissione fattura pari o superiore all’01/01/2015 (non rientrano, di conseguenza, le operazioni fatturate precedentemente, anche se aventi I.V.A. differita che diviene esigibile dal 2015).

Soggetti coinvolti

In base all’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, la nuova disciplina trova applicazione per le operazioni di cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.
Inoltre, con la Circolare n. 1/E del 09/02/2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti applicativi in merito al meccanismo della scissione dei pagamenti ai fini I.V.A.; in particolare, ha fornito una lista delle categorie di soggetti P.A. destinatari, per le quali si applica tale disciplina. La lista ricalca quella fornita dall’articolo 6, comma 5, del D.P.R. 633/1972 in relazione al regime dell’esigibilità differita dell’I.V.A., tuttavia si è precisato che tale regime (esigibilità differita) non è applicabile se vige il meccanismo split payment.

Indice delle Pubbliche Amministrazioni

Con la Circolare n. 1/E del 09/02/2015, per ragioni di semplicità operativa e per fornire maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli enti pubblici acquirenti), l’Agenzia delle Entrate specifica che è possibile avvalersi dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), già utilizzato come anagrafica per quanto concerne la fatturazione elettronica, per individuare i soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti. Inoltre vengono fornite, a titolo esemplificativo, delle categorie IPA che rientrano in tale regime.

Esclusioni

Come stabilito dalla Legge di stabilità 2015 e dalla Circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate, il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica:

  • alle operazioni certificate mediante il rilascio della ricevuta fiscale o tramite scontrino fiscale/non fiscale;
  • alle operazioni che ricadono nel meccanismo dell’inversione contabile (c.d. Reverse charge);
  • alle operazioni soggette a regimi speciali I.V.A. che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie (ad esempio, regime del margine e agenzie di viaggio);
  • ai compensi per prestazioni di servizi soggette a ritenuta d'acconto, ossia il caso dei professionisti.

Applicazione della scissione dei pagamenti

L’applicazione del meccanismo dello split payment comporta che il soggetto venditore dovrà esporre l’I.V.A. in fattura, ma incasserà solo la parte imponibile e sarà la P.A. a dover farsi carico del versamento della quota I.V.A. (non pagata al fornitore) direttamente all’Erario.

I fornitori devono, quindi:

  • emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima;
  • registrare la fattura senza computare l’imposta come I.V.A. a debito, pertanto questa non parteciperà alla liquidazione periodica.

L’imposta deve essere, quindi, versata dall’amministrazione acquirente e diviene esigibile al momento del pagamento della fattura. Le Pubbliche Amministrazioni possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura.

Operazioni preliminari

Per operare correttamente è necessario eseguire le seguenti operazioni:

  • Indicare in Anagrafica Clienti e Clienti Potenziali quali sono i clienti enti pubblici soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti. Nella scheda “Contabili” occorre selezionare il valore “Split payment” nel campo “Gestione I.V.A.”. E' anche possibile lasciare in anagrafica il valore “Esigibilità differita”. Indicando infatti nell’anagrafica del cliente “Split payment” o “Esigibilità differita”, si attesta che il soggetto destinatario è un ente ed è perciò possibile utilizzare uno dei due valori in fase di inserimento del documento.
  • Inserire nei Registri I.V.A. vendite il conto relativo all'I.V.A. split payment; se non viene indicato il “Conto I.V.A. split payment” la procedura utilizzerà il “Conto I.V.A” indicato nel registro I.V.A..
  • Creare la Causale Contabile relativa al giroconto I.V.A. split payment, che verrà assegnata ai movimenti di giroconto generati in automatico in fase di consolidamento dei documenti di vendita e/o di registrazione dei movimenti contabili. Selezionare Tipo Movimento "Prima Nota" nella Scheda Tipo operazione e selezionare l’opzione “No partita” come “Tipo gestione” nella Scheda Partite clienti fornitori.
  • Compilare nei Parametri Contabilità, Scheda Causali nel campo “Giroconto split payment” la causale creata in precedenza per il giroconto.

Gestione nel ciclo attivo

Dopo la configurazione degli archivi di base, è possibile procedere con l’inserimento dei documenti soggetti a scissione dei pagamenti, aventi data superiore o uguale al 01/01/2015.
Nella scelta Gestione Documenti (menu “Vendite”), nella scheda “Testata”, selezionando il cliente viene proposta l’esigibilità I.V.A. indicata nell’anagrafica; il valore “Split payment” può essere indicato anche per i soggetti che prevedono l’“Esigibilità differita”.
È possibile indicare l’esigibilità I.V.A. “Split payment” per tutte le tipologie dei documenti di vendita, ad esclusione delle ricevute fiscali.
Tale impostazione determina i seguenti comportamenti:

  • nelle diverse scelte e stampe il netto a pagare e le scadenze sono calcolati sul totale imponibile (e non rispetto al totale documento);
  • nella finestra Pagamento non standard, se la condizione di pagamento è a rate percentuali libere, l’importo documento e l’importo imputato sono calcolati sul totale imponibile;
  • la stampa del documento riporta in automatico, in calce alle righe di corpo, l’annotazione prevista dalla normativa: Scissione dei pagamenti, I.V.A. versata dal committente art.17-ter DPR 633/72. In alternativa è possibile riportare sul fincato il campo di database “Esigibilità I.V.A.” (DGLIVASOS), presente nella sezione “Testata \ Altri campi”, al fine di visualizzare l’informazione in testata o nel calce del documento;
  • nella generazione degli effetti l’importo complessivo da incassare che viene suddiviso sulle diverse rate risulta pari al totale imponibile del documento; inoltre, in caso di accorpamento degli effetti l’esigibilità I.V.A. è un criterio discriminante;
  • in fase di consolidamento dei documenti di vendita vengono generati i movimenti contabili della fattura e del giroconto utilizzando il “Conto I.V.A. split payment” indicato nel registro I.V.A. e l’ammontare degli importi delle scadenze (come l’importo degli eventuali incassi automatici) è pari alla sola parte imponibile.

L’esigibilità I.V.A. “Split payment” può essere indicata anche nelle scelte Gestione Ordini Clienti e Gestione Offerte e verrà mantenuta nell’intero flusso documentale.
Nelle scelte Genera Fatture (Wizard) e Genera Documenti l’esigibilità I.V.A del documento di origine incide sul criterio di accorpamento dei documenti; ad esempio, due D.d.T. dello stesso cliente non possono essere accorpati in un’unica fattura se hanno esigibilità I.V.A. differente tra loro.

Gestione nella contabilità e negli estratti conto

Lo stesso comportamento descritto per i documenti di vendita è previsto anche nell'inserimento delle registrazioni dalla scelta Gestione Movimenti (menu Contabilità) relative alle fatture e note credito/debito.

La stampa dei Registri I.V.A. riporta automaticamente i riferimenti di tale normativa sia per singola operazione che per i totali di periodo. Inoltre, nella stampa della Liquidazione I.V.A. la parte I.V.A. soggetta alla scissione non viene conteggiata nell’I.V.A. esigibile del periodo ed è previsto, come per i registri I.V.A., uno specifico specchietto riepilogativo.

L’importo delle partite degli Estratti Conto, generate automaticamente in fase di consolidamento dei documenti di vendita o in fase di inserimento dei movimenti contabili, è relativo all’imponibile e non al totale del documento. Pertanto, tutte le scelte disponibili nel menu “Estratti Conto” considerano l’imponibile come importo delle scadenze. Per registrare gli incassi delle fatture soggette a scissione dei pagamenti, è possibile utilizzare la causale contabile già utilizzata per le fatture con esigibilità immediata.


Nota Se devono essere incassate contemporaneamente fatture con esigibilità differita e split payment è consigliabile utilizzare (eventualmente creandola) una causale che prevede l’Esigibilità I.V.A. “Mista” nella scheda “Partite clienti fornitori”; questo può essere utile se per lo stesso ente pubblico sono state emesse sia fatture differite che split payment.