F.A.Q. Fatturazione Elettronica
GENERALI

Se il software NON Zucchetti è in grado di emettere fatture XML, sarà possibile tramite apposita funzionalità, che verrà resa disponibile entro la fine dell’anno, acquisire direttamente in contabilità G1 anche le fatture attive.
Diversamente se il software NON Zucchetti non è in grado di emettere fatture in formato XML, suggeriamo di importare le fatture in Gestionale 1 tramite la funzione di “Import documenti di vendita” e generare le fatture elettroniche direttamente da Gestionale 1. Ovviamente è necessario che il software NON Zucchetti sia predisposto per esportare i propri documenti di vendita secondo il tracciato XML previsto da G1.

La connessione ad Internet è necessaria al momento di conferma dell’attivazione del prodotto ed ogni qual volta è necessario comunicare con il Digital Hub (invio di fatture emesse, importazione di fatture ricevute, gestione delle informazioni sulle notifiche, ecc..); una volta effettuata l’attivazione è, invece, possibile creare i file delle fatture elettroniche anche in assenza di una connessione a Internet (la verifica dell’attivazione potrebbe essere richiesta nuovamente, in base a variazioni del sistema, dei periodi di fatturazione o degli identificativi fiscali del contribuente).

In più di un’occasione l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che avrebbe fornito chiarimenti in merito all’emissione della fattura accompagnatoria, ma ad oggi nessun chiarimento è stato dato.
Gestionale 1 permette comunque di emettere fattura accompagnatoria tra soggetti privati.
Una opzione è quella di passare attraverso l’emissione del D.d.T., alla quale far seguire la fatturazione differita. Ad ogni modo è consigliabile rivolgersi al proprio commercialista e attenersi alle sue disposizioni.

La fattura dovrà avere la stessa data del ddt? Per generare una fattura elettronica da DdT il procedimento è uguale a quello attuale?
Le modalità di emissione della fattura non variano rispetto a prima, è pertanto prevista l’emissione di documenti riepilogativi.
La data della fattura identifica come sempre il momento di emissione della fattura stessa.

Sul tipo documento relativo ai D.d.T. (es. B1) è possibile indicare il tipo documento da generare distinguendo le fatture elettroniche da quelle cartacee, pertanto, al fine di eseguire correttamente la procedura “Genera Fatture (Wizard)” (menu “Vendite”), è necessario indicare nella scheda “Dati principali”, nella sezione “Genera documento”, il tipo documento nei campi “Cartaceo” e/o “Elettronico” in base alla tipologia di fattura che si andrà ad emettere.

La data della fattura deve essere la stessa della data di invio?
Quale data viene considerata per rilevare il momento dell’esigibilità dell’I.V.A.?
Una fattura elettronica si considera emessa alla data indicata in fattura.
Nel rispetto della normativa I.V.A., la data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell’operazione, non rilevando il fatto che l’effettiva trasmissione al SdI possa non essere contestuale.
Individuare il momento che sancisce l’emissione della fattura elettronica ai fini I.V.A. è importante, in quanto la natura stessa di documento elettronico e le tempistiche richieste dai sistemi informatici per la trasmissione e il recapito dei file potrebbero creare situazioni in cui la data indicata nel documento differisca da quella in cui il file è trasmesso al SdI e/o ricevuto dal destinatario. Non bisogna confondere, pertanto, i momenti rilevanti ai fini I.V.A. dagli altri momenti che sanciscono esclusivamente la finalizzazione delle procedure informatiche.
Si veda il seguente esempio:
Una fattura elettronica, datata 31 gennaio 2019, viene trasmessa al Sistema di Interscambio in data 1 febbraio 2019. Superati i controlli formali, viene fatto un primo tentativo di recapito al destinatario, che non va a buon fine. La fattura elettronica viene “messa a disposizione” del destinatario in data 3 febbraio 2019 e, nello stesso giorno, il trasmittente riceve una “ricevuta di mancato recapito”. Il 5 febbraio 2019, dopo alcuni tentativi di recapito, la trasmissione della fattura elettronica va a buon fine e viene consegnata all’indirizzo telematico del destinatario.
- Data di Emissione della e-fattura: 31 gennaio 2019 (data indicata in fattura)
- Data in cui l’imposta diventa esigibile: 31 gennaio 2019 (data di effettuazione dell’operazione)
- Prova dell’emissione della e-fattura: 3 febbraio 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Sistema di Interscambio invierà una notifica (anche l’eventuale notifica di scarto) della e-fattura nel giro di pochi minuti o ore e comunque in un tempo massimo non superiore ai 5 giorni, necessario nei periodi di maggiore afflusso (es. fine mese o fine anno).

La data di ricezione della fattura è importante perché determina la decorrenza dei termini per poter esercitare il diritto alla detrazione.
Una fattura elettronica si considera ricevuta ai fini I.V.A., in base al canale telematico tramite il quale è trasmesso.
- Per il soggetto che riceve la fattura tramite PEC è la data indicata nella ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore della PEC;
- Per il soggetto che riceve la fattura tramite il Digital Hub, è la data della notifica “Metadati invio file”, consultabile tramite il pulsante “Info fattura” nel gestionale o su Dugital Hub;
- Nei casi in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio, forfettario o agricolo (minimo), è la data di messa a disposizione del file della fattura nell’area riservata F&C;
- Nel caso in cui il cessionario/committente sia un operatore I.V.A. non in regime di vantaggio, forfettario o agricolo (minimo), il SdI non è riuscito a consegnare la FE e l’ha messa a disposizione nell’area riservata F&C, è la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente.
Da tale data scattano i termini di detraibilità dell’I.V.A.

Una fattura di prestazioni d’opera con righe descrittive può essere compilata in Gestione documenti con le stesse modalità conosciute finora per le fatture cartacee. Le righe di corpo valorizzate (righe “F7”) vengono riportate automaticamente nel file xml come righe di corpo. Per riportare sul file xml anche le righe descrittive non valorizzate, occorre selezionare l’opzione “Riporta le righe descrittive come righe articolo con prezzo a zero” presente nella scelta “Parametri fatturazione elettronica” (scheda “Compilazione documenti”).

Sul file XML non è prevista la distinzione tra fattura immediata e differita, ma è necessario distinguere tra Fattura, Acconto/anticipo su fattura, Acconto/anticipo su parcella e Parcella.
Al fine di ottenere questa distinzione, è necessario che sul tipo documento utilizzato per emettere fattura elettronica nel gestionale, sia esso Fattura Differita (es. F1) o Fattura Accompagnatoria (es. I1), venga compilato il campo “Tipo documento elettronico”, specificando tra i valori sopra riportati.
Per le Note credito (es. C1) e per le Note debito (es. D1) non deve essere compilata nessuna informazione relativa al tipo documento elettronico, in quanto quest’ultimo verrà attribuito automaticamente in fase di generazione del file XML.

L’obbligo di fatturazione elettronica tramite lo SdI riguarderà tutti a partire dal 1 gennaio 2019 e interverrà sia nei rapporti tra privati (B2B) che nei confronti dei consumatori finali (B2C).

Le circolari 8/E del 30 aprile 2018 e 13/E del 2 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che:
- Per le fatture differite (“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.”), sarà possibile emettere una sola fattura, entro il 15 del mese successivo che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti.
- Per le fatture immediate (es. cessioni di carburante), nel rispetto della normativa IVA, la trasmissione del documento dovrebbe avvenire nel momento di effettuazione dell’operazione (entro quindi le 24 ore del medesimo giorno della cessione, come indicazione di massima*). Questo non è tuttavia motivo di scarto della fattura, che comunque si considera emessa dalla data di emissione e non quando effettivamente verrà ricevuta dal destinatario.
* si attendono comunque ulteriori chiarimenti a riguardo da parte dell’Agenzia delle Entrate

La PEC che il cessionario/committente avrà comunicato al cedente/prestatore deve essere indicata nel campo “Indirizzo PEC” presente nella scheda “Vendite” \ sottoscheda “Fattura Elettronica”.

Sì, nell’anagrafica clienti è possibile identificare il destinatario selezionando il campo “Identifica mediante indirizzo PEC” o, in alternativa, il campo “Identifica mediante codice univoco SdI”.

Il Provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018, in merito alle operazioni transfrontaliere, dispone che in riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con l’avvio della fatturazione elettronica, gli operatori I.V.A. residenti debbano trasmettere una comunicazione periodica contenente le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota I.V.A. applicata e l’imposta oppure, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
La trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’I.V.A..
L’Agenzia delle Entrate, venendo incontro alle esigenze dei contribuenti con l’intento di semplificare l’adempimento, ha chiarito che le fatture emesse verso soggetti esteri, ancorché non soggette all’obbligo di emissione della fattura elettronica, possono essere veicolate attraverso il Sistema di interscambio in modo da adempiere agli obblighi mensili di comunicazione.
Ciò può avvenire trasmettendo allo SDI l’intera fattura emessa nel formato XML previsto dalle specifiche tecniche e compilando il campo “codice destinatario” con un codice convenzionale “XXXXXXX”.
Si tiene comunque presente che tale possibilità è a senso unico: infatti, vale solo per le fatture emesse e, chiaramente, non per quelle ricevute; infatti ad oggi non è consentito, ad un operatore estero, interagire direttamente con il SDI; l’unica soluzione prospettabile al momento per risolvere la questione è quella di avvalersi di un intermediario che abbia il compito di normalizzare i flussi attivi e passivi esteri facendoli transitare dal SDI. Rimaniamo in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’AdE.

Il PDF integrato è quello che verrebbe generato abitualmente dal gestionale, ossia il PDF della fattura cartacea, secondo il fincato associato al tipo documento utilizzato, che il cliente è abituato a ricevere.

Non sono previste limitazioni sul tipo di pagamento da utilizzare in fase di emissione delle fatture elettroniche

In funzione del nuovo obbligo di fatturazione elettronica previsto a partire dal 1° luglio 2018 e prorogato al 1° Gennaio 2019 per le cessioni di carburante per motori per uso autotrazione, l’Agenzia delle Entrate ha individuato tutti i mezzi di pagamento utilizzabili per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, che consentiranno la detraibilità dell’I.V.A. e la deducibilità della spesa da parte degli operatori economici. In particolare l’Agenzia considererà idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante, come assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bolle diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito e di credito.

L’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto oppure di accettazione della fattura), sia per i soggetti passivi I.V.A. che per i consumatori finali, costituisce una delle principali semplificazioni introdotte nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. Questa semplificazione riguarda per ora solo la fatturazione elettronica tra privati, mentre non ha nessun impatto sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, dove tali notifiche d’esito committente restano valide.

Sì, utilizzando ovviamente il tipo documento corretto per la Nota di credito

L’introduzione per legge dell’obbligo di fatturazione elettronica porta con sé, lato «ciclo passivo», l’obbligo per il cessionario o committente di ricezione di tali fatture in formato elettronico, e quindi la necessità di effettuare la loro conservazione in formato digitale.

La possibilità di “Associazione a movimento esistente” è stata prevista per consentire all’utente di scegliere come operare, in base alla sua organizzazione lavorativa. Un utente infatti potrebbe trovare utile stampare o visionare in un primo momento tutte le fatture elettroniche ricevute, successivamente inserirle consecutivamente in “Gestione movimenti” di contabilità e solo dopo eseguire l’associazione al movimento già creato.
In alternativa, un utente che invece preferisce operare rimanendo nel cruscotto di “Acquisizione fatture”, creando il movimento contabile ed effettuando contestualmente l’associazione al documento selezionato, può scegliere la modalità di associazione offerta dalla funzione “Crea nuovo movimento”.
EMISSIONE

Per emettere fattura elettronica è necessario acquistare il modulo G1VEN (Vendite) e attivare il servizio on line Digital Hub Zucchetti.

L’inserimento di documenti elettronici deve essere effettuato utilizzando un tipo documento differente da quello utilizzato per l’emissione dei documenti “cartacei”, sul quale deve essere compilata l’informazione che li identifica come “Fattura elettronica”.

È possibile emettere solo fattura elettronica includendo sia il carburante che gli altri beni o servizi.

Sì, affinché i clienti possano ricevere le fatture dei fornitori sul Digital Hub Zucchetti, è necessario che nel file XML venga indicato il codice SUBM70N. Se chi emette fattura ha Gestionale 1, il codice SUBM70N deve essere inserito nell’anagrafica clienti nel campo “Codice univoco SdI” (Scheda “Vendite” \ sottoscheda “Fattura Elettronica”).
ACQUISIZIONE

È necessario acquistare il modulo G1CON (Contabilità completa) o il modulo G1STU (Contabilità ridotta) e attivare il servizio on line Digital Hub Zucchetti.
La procedura di acquisizione rilasciata con il service pack 6.1.3 consente di visualizzare i documenti XML ricevuti tramite Digital Hub e di mostrarne il contenuto in un formato semplice e leggibile, così da facilitarne l’inserimento manuale in contabilità.
Nel caso in cui l’utente non disponesse del servizio Digital Hub e ricevesse le fatture tramite altri canali, ad esempio la PEC, Gestionale 1 sarà comunque in grado di importare i file XML nel programma.
A partire dalla versione 6.2.0 di G1, è presente la possibilità di effettuare l’acquisizione automatica in contabilità delle fatture elettroniche tramite una procedura guidata (wizard), la cui abilitazione dipende da un nuovo modulo di G1 (G1IFECG – Importazione Fatture Elettroniche Contabilità).

Per effettuare la consegna delle fatture elettroniche, il SdI verifica che nel file XML il cedente/prestatore abbia compilato l’indirizzo telematico comunicatogli dal cessionario/committente.
L’indirizzo telematico può essere:
- un «Codice Destinatario» di 7 cifre che identifica un canale di comunicazione attivo con SdI. Affinché le fatture dei fornitori vengano inviate al Digital Hub Zucchetti, è necessario che nel codice destinatario sia indicato il valore SUBM70N. E’ compito poi del Digital Hub, grazie ad una serie di controlli sulla partita I.V.A., recapitare al destinatario le fatture ricevute;
- un «Codice Destinatario» di «0000000» + un indirizzo PEC («PEC Destinatario»); in questo caso il SdI invierà la fattura elettronica all’indirizzo PEC presente sulla fattura;
- solo un «Codice Destinatario» di «0000000» nel caso in cui il cessionario/committente non comunichi al cedente/prestatore un indirizzo telematico oppure nel caso in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale
IMPORTANTE
In tutti i casi in cui è compilato solo il campo «Codice Destinatario» con il valore «0000000», il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al cessionario/committente che la FE è messa a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’AdE (consegnando copia analogica o elettronica della fattura).
Nel caso in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale, il cedente/prestatore è tenuto anche a consegnare al cliente una copia analogica o elettronica (es. pdf) della FE, salvo che quest’ultimo non la rifiuti.
In tutti i casi in cui, pur avendo compilato correttamente il campo «Codice Destinatario» con il valore di 7 cifre (oppure «0000000» + PEC), il SdI non riesca a consegnare la FE perché il canale di ricezione del cessionario/committente non funziona (es. PEC piena, web service non attivo ecc.), il file della FE viene messo a disposizione nell’area riservata del sito web dell’AdE del cessionario/committente. Il cedente/prestatore, a cui sarà recapitata notifica di tale evenienza, è tenuto ad avvisare il cliente, anche consegnando copia analogica o elettronica della fattura.

Sì, se per la ricezione delle fatture passive ci si avvale del Digital Hub Zucchetti, è necessario comunicare ai propri fornitori il codice SUBM70N che identifica il codice attraverso il quale Zucchetti si è accreditata presso l’Agenzia delle Entrate. La presenza del codice SUBM70N sulla fattura emessa dal fornitore farà in modo che lo SdI possa recapitare quest’ultima al Digital Hub Zucchetti che a sua volta, grazie ad una serie di controlli specifici, sarà in grado di indirizzarla al destinatario della fattura stessa.

Fino al 31/12/2018 continuerò a ricevere fatture cartacee e a registrarle normalmente in contabilità.

La funzione guidata (wizard) permette la registrazione automatica in contabilità della fattura al fine di facilitare sempre di più il lavoro dell’utente finale.
DIGITAL HUB

Sì. L’azienda G1 dovrà provvedere ad acquistare un “prodotto attivatore” che gli consentirà di generare dal gestionale il file della fattura elettronica in formato XML e di inviarlo all’ambiente Digital Hub dello Studio sfruttando le consuete procedure messe a disposizione nel gestionale.
Con la sottoscrizione del “prodotto attivatore”, l’utente G1 riceverà delle apposite credenziali che dovrà inserire nel gestionale all’interno della scelta “Parametri Digital Hub” (menu “Base \ Menu Utilità”) per confermare l’attivazione del servizio.
Allo stesso modo, l’azienda G1 potrà acquisire le fatture dei fornitori transitate sul Digital Hub del commercialista e inserirle in contabilità attraverso l’apposita procedura di acquisizione disponibile nel gestionale.
Dal canto suo il commercialista dovrà creare, nel proprio ambiente del Digital Hub, le aziende dei contribuenti (un’azienda per ogni singolo cliente) e per ognuna di esse specificare l’opzione “Abilita subfornitura”.

Le credenziali di accesso rimangono le stesse, deve essere attivato il servizio per la Fatturazione Elettronica attiva/passiva.

Non deve essere fatto nulla in quanto l’attivazione del servizio di fatturazione elettronica on line (Digital Hub Zucchetti), consente di emettere fattura sia verso la PA (B2G) che verso i privati (B2B e B2C).

Dopo che con Gestionale 1 si è generato e inviato il file XML al Digital Hub, è quest’ultimo che si preoccupa di inviare la fattura elettronica direttamente al SdI attraverso un canale di comunicazione attivato direttamente da Zucchetti tramite apposito processo di accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate. Il canale di comunicazione creato con il SdI è usato sia per trasmettere che per ricevere le FE.
Una volta effettuate le verifiche previste, il SdI inoltra al soggetto ricevente la fattura elettronica attraverso il canale prescelto dal ricevente stesso e indicato in fattura.
N.B. Per il recapito delle fatture elettroniche l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di registrazione grazie al quale è possibile associare ad un identificativo fiscale l’“indirizzo telematico”, cioè il canale prescelto per la ricezione del file, che può essere una PEC oppure un codice destinatario. Se effettuata tale registrazione, l’indirizzo telematico indicato sarà prioritario rispetto a quanto indicato in fattura.

Il processo di trasferimento alla conservazione digitale è gestito direttamente dal Digital Hub, che è collegato al servizio di conservazione digitale. Tutte le operazioni effettuate in Gestionale 1 sul documento (come l’associazione al movimento contabile) sono operazioni interne al gestionale che non vengono comunicate all’Hub e che quindi non influenzano la messa in conservazione delle fatture.
Se si è attivato il servizio di conservazione digitale, tutte le fatture ricevute sul Digital Hub verranno portate automaticamente in conservazione indipendentemente dai processi interni del gestionale.

Se viene ricevuta una fattura carburante di tipo elettronico, questa dovrà essere registrata e conservata digitalmente. Tuttavia, fino al 1 gennaio 2019, non si è obbligati a gestire tutte le fatture come elettroniche, ma solo quelle ricevute in tale formato.

Gli utenti che attualmente utilizzano FATEL hanno la possibilità di migrare a Digital Hub per la gestione dell'emissione delle fatture elettroniche, sia per usufruire dei vantaggi impliciti di questa soluzione, sia per semplificare gli altri processi di gestione dei documenti digitali (CADI, acquisizione fatture elettroniche). La migrazione richiede che vengano effettuate le seguenti operazioni:
- attivazione di un contratto per Digital Hub e verifica della corrispondenza dei dati dell'azionda/e cedente/i utilizzati in precedenza;
- verifica dei documenti correntemente gestiti con FATEL, che dovranno risultare tutti in stato "Iter completato";
- attivazione del collegamento a Digital Hub da Gestionale 1;
- configurazione di Gestionale 1 per il corretto funzionamento con Digital Hub.
Per maggiori dettagli riguardo alle operazioni sopra elencate, si rimanda allo specifico argomento pubblicato nella guida in linea.
XML E TRACCIATO

È possibile salvare una copia in locale delle fatture emesse oltre che ad inviarle al Digital Hub Zucchetti?
I file XML, con i rispettivi file descrittori per l’invio al Digital Hub, vengono generati nella sottocartella FATEL contenuta nella cartella della ditta di lavoro nella directory dei file di dati (es.: C:\AZW32\DB\100\FATEL). Questi file possono essere eventualmente inviati al proprio commercialista secondo la modalità che il cliente ritiene opportuna. Per una corretta gestione delle fatture elettroniche è assolutamente sconsigliato rimuovere o modificare direttamente i file contenuti in tale cartella. Tali file possono essere esportati tramite il pulsante di salvataggio presente nelle procedure di visualizzazione dello stesso all’interno del gestionale.
Una seconda possibilità invece è data dalla funzionalità di “esportazione/download” presente nel Digital Hub che consente di scaricare i file XML delle fatture emesse e quindi inviarli successivamente al proprio commercialista.

Gestionale 1 aderisce, insieme ai software gestionali Zucchetti, allo standard promosso dall’associazione AssoSoftware (Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale) che ha messo a disposizione una codifica standard per le informazioni che transitano attraverso il formato XML delle fatture elettroniche. Tale codifica definisce una serie di informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già presenti nel tracciato Fattura Elettronica dell’Agenzia delle Entrate, da inserire nel corpo della fattura quale “arricchimento” del contenuto base, al fine di permettere una migliore integrazione dei dati all’interno dei sistemi gestionali.
L’emissione di fatture elettroniche da Gestionale 1 prevede quindi la possibilità di generare il file XML secondo il tracciato AssoSoftware scegliendo questo formato all’interno della scelta “Parametri Fatturazione Elettronica” (menu “Base \ Archivi Vendite”) nella scheda "Compilaz. documenti". Qui è possibile definire il formato predefinito da utilizzare in fase di emissione delle fatture elettroniche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni PA e nei confronti di soggetti privati. Eventuali impostazioni diverse da quelle predefinite possono anche essere stabilite di volta in volta direttamente sui soggetti in Anagrafica Clienti. Per le fatture verso privati il comportamento predefinito del programma è quello di usare il formato SdI-Assosoftware.

Scegliendo il formato SdI-Assosoftware, in automatico, nel tracciato vengono riportate le seguenti informazioni aggiuntive:
- Per l’unità di misura viene riportato il codice previsto nel campo “Codice SdI-Assosoftware” della scelta “Unità di misura”, che fa riferimento alla codifica resa disponibile da Assosoftware al fine di rendere univoca la modalità di indicazione delle unità di misura; nella fattura elettronica l'indicazione dell'unità di misura non è obbligatoria ma, se specificata, al fine di poter creare il file XML secondo il formato SdI-Assosoftware, è necessario effettuare l'abbinamento al codice SdI-Assosoftware.
- Per i codici IVA con aliquota a zero o non soggetti a IVA, nel tracciato viene riportato il codice previsto nel campo “Codice IVA ASW” della scelta “Codici IVA”, che indica la norma specifica di non imponibilità da scegliere all’interno di un elenco precaricato fornito direttamente dall’associazione Assosoftware.
- Se compilato nell’anagrafica cliente, nel tracciato viene riportato il “Codice destinatario ASW”, che rappresenta il codice dell’ufficio destinatario della fattura elettronica, da utilizzarsi quando il cliente desidera ricevere la fattura elettronica in un ufficio apposito.
- Se compilati, vengono riportati il Codice Articolo, il Codice articolo per cliente, i codici a barre (anche multipli).
- Vengono identificate le righe relative alle spese accessorie.
- Vengono riportati i dati di eventuali commesse.
- Vengono riportati i codici di eventuali matricole se indicate sui tipi lotto.
- Vengono riportati i dati relativi all’eventuale dichiarazione di intento indicata in fattura.

Ai fini di una corretta generazione della fattura elettronica, è necessario che sul file XML venga indicata la modalità di pagamento prevista nelle specifiche tecniche del tracciato FatturaPA, fornite dal Sistema di Interscambio (SdI), corrispondente al tipo pagamento indicato nella condizione di pagamento.

Nel caso in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale, il cedente/prestatore è tenuto, oltre che ad inviare il file XML al SdI, anche a consegnare al cliente una copia analogica o elettronica (es. pdf) della FE, che potrà mantenere la forma attuale.
MODIFICHE, ERRORI E SCARTO

Sino a quando la fattura non è stata inviata al SdI, è possibile effettuare modifiche; una volta inviata invece è necessario attendere l’esito dei controlli effettuati da parte del SdI: in caso di fattura SCARTATA, e quindi considerata non emessa, sarà possibile effettuare delle modifiche al documento. Diversamente, se la fattura supera i controlli SdI e viene messa a disposizione o consegnata al destinatario, per correggere eventuali errori sarà necessario emettere nota di credito o emettere un nuovo documento.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di mancato superamento di controlli viene recapitata (entro 5 giorni) una ricevuta di scarto del file da parte del Sistema di Interscambio e la fattura si considera NON emessa.
Quando il Digital Hub riceve questa notifica di scarto, in Gestionale 1 la fattura viene visualizzata nella scheda “Atteso intervento”, con stato FE “Scartato”, ed utilizzando il pulsante “Info fattura” è possibile risalire alle cause dello scarto e controllare la notifica ricevuta tramite il pulsante “Visualizza notifica“.
Se una fattura è stata scartata dal SdI significa che non è corretta e non è stata recapitata al destinatario perché presenta errori che necessitano un intervento da parte dell’utente. Si dovrà quindi correggere l’errore descritto nella notifica di scarto richiamando in G1 la fattura dalla scelta “Gestione documenti” e cliccando sul pulsante “Modifica”, in quanto la fattura in stato scartato è passibile di modifiche. Successivamente occorre ripetere l’iter di generazione del file xml e inviare nuovamente la fattura a Digital Hub.
La fattura elettronica va riemessa entro cinque giorni dalla notifica di scarto, preferibilmente con la data ed il numero del documento originario.

La ricezione di una fattura elettronica da un proprio fornitore, implica che il documento abbia già passato i controlli formali del Sistema di Interscambio e quindi è da considerarsi già EMESSA. Per questo motivo deve comunque essere registrata in contabilità e conservata digitalmente; in seguito ci si dovrà accordare con il fornitore per l’emissione di una eventuale nota di credito parziale o totale e l’emissione di una nuova fattura con differenti numero e data.