I.V.A. per cassa

Gestione Movimenti

Disposizioni per l'applicabilità dell'esigibilità differita dell'I.V.A. ex art.32 del D.l. 83/12

L'art. 32 bis del D.L. n. 83/2012 ha introdotto il nuovo regime di liquidazione dell'I.V.A. secondo il criterio di cassa (c.d. cash accounting) in base al quale l'I.V.A. diviene esigibile e, quindi, deve essere versata al momento del pagamento del corrispettivo e non al momento di effettuazione dell'operazione. L'accesso al regime è riservato ai soggetti passivi aventi un volume d'affari non superiore a Euro 2.000.000 e non incide sulla posizione dei soggetti acquirenti i quali continuano a detrarre l'I.V.A. secondo le regole ordinarie, a prescindere dal pagamento del corrispettivo.

Il regime introdotto dall'articolo 32 bis si applica per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. A partire da questa data è abrogato il regime regolato dall'art. 7 del D.L. 185/2008, mentre resta confermata l'esigibilità differita per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e di altri Enti Pubblici.

Applicazione del regime dell'esigibilità differita dell'I.V.A. ex art.32 del D.l. 83/12

Il regime del cash accounting si applica nel caso di acquisto/cessione di beni e prestazioni di servizi, con emissione di fatture, da/a imprese e lavoratori autonomi, cioè soggetti muniti di partita I.V.A., mentre non è applicabile in caso di fatture emesse da/a soggetti privati non imprenditori. Possono usufruire della disposizione i contribuenti, esercenti attività d'impresa, arte o professione con un volume d'affari inferiore a Euro 2.000.000 nel corso dell'anno solare. Per tali soggetti l'I.V.A. relativa alle cessioni di beni/servizi effettuati nei confronti di soggetti passivi d'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario/committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Inoltre, per i soggetti che optano per l'I.V.A. per cassa, il diritto alla detrazione dell'I.V.A. relativa agli acquisti effettuati, sorge al momento del pagamento del relativo corrispettivo indipendentemente da quanto indicato sul documento in relazione all'esigibilità dell'I.V.A..

Il sistema dell'I.V.A. per cassa è opzionale, ma, una volta espressa l'opzione, il soggetto passivo d'imposta non può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita, ma è obbligato ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate (fatte salve le operazioni escluse). L'opzione, inoltre, vincola il contribuente all'applicazione del regime I.V.A. per cassa almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia del limite relativo al volume d'affari che comportano la cessazione del regime.

Esclusioni dal regime dell'esigibilità differita dell'I.V.A.

Non è applicabile il regime dell'I.V.A. per cassa nei seguenti casi:

Operazioni attive

  • le operazioni effettuate applicando i regimi speciali (agricoltura, attività d'intrattenimento, agenzie di viaggio o regime IVA del margine ecc.)
  • le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che non agiscono nell'esercizio di arti e professioni
  • le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti assolvono l'I.V.A. applicando il meccanismo del reverse charge
  • le operazioni di cui art.6, comma 5 secondo periodo, DPR 633/72 (effettuate nei confronti di Stato, Enti pubblici
  • le operazioni di cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72

Operazioni passive

  • gli acquisti di beni o servizi assoggettati all'I.V.A. con il meccanismo dell'inversione contabile
  • gli acquisti intracomunitari di beni
  • le importazioni di beni
  • le estrazioni di beni dai depositi I.V.A.

Adempimenti relativi alle operazioni attive e passive dei soggetti aderenti al regime

Per chi si avvale di questo particolare regime in deroga alle regole di carattere generale, l'imposta diventa esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. L'imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento dell'effettuazione delle operazioni, salvo che il cedente/prestatore, prima del decorso di tale periodo, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Le fatture emesse devono riportare l'annotazione che si tratta di operazione con ''I.V.A. per cassa'' in base all'art. 32-bis DL 83/2012. In caso di pagamento parziale del corrispettivo, l'I.V.A. è esigibile solo in proporzione al pagamento effettuato (e specularmente all'autore del pagamento spetta un diritto alla detrazione in eguale misura); qualora, trascorso un anno, una cessione di beni o una prestazione di servizi non risultasse pagata completamente, l'I.V.A. sarà comunque esigibile integralmente e l'imposta dovrà essere calcolata entro la liquidazione trimestrale o mensile successiva al verificarsi della specifica condizione.

Operazioni preliminari

Per operare correttamente è necessario eseguire le seguenti operazioni:

Dopo aver impostato correttamente tutte le informazioni per abilitare il nuovo regime dell'I.V.A. per cassa, in fase di registrazione dei

documenti di vendita, verrà sempre proposta come esigibilità I.V.A. per cassa, indipendentemente dal fatto che il documento abbia una data inferiore o uguale/superiore al 1° dicembre 2012. Per quanto riguarda i

documenti di acquisto, invece, in fase di registrazione verrà proposta come esigibilità I.V.A. per cassa se la data del documento è uguale o superiore al 1° dicembre 2012, mentre verrà proposta ''I.V.A. immediata'' se la data del documento è inferiore al 1° dicembre 2012.

Lo stesso comportamento è previsto anche nell'inserimento delle registrazioni dalla Gestione Movimenti (menu Contabilità).

Altre note rilevanti per la gestione dell'I.V.A per cassa

  • Si sottolinea che per la corretta gestione dell'I.V.A. per cassa è obbligatorio gestire gli Estratti Conto (l'opzione Aggiorna Estratti Conto nei Parametri di Sistema del menu Base deve essere selezionata) e registrare i pagamenti/incassi di fatture con I.V.A. per cassa utilizzando causali appositamente configurate.
  • A differenza dell'esigibilità I.V.A. per gli enti, l'imposta diventa in ogni caso esigibile dopo il decorso di un anno dalla cessione o dalla prestazione: nel caso in cui non venga trovato in contabilità l'incasso o il pagamento a saldo di un documento con I.V.A. per cassa la procedura provvede forzatamente dopo un anno esatto dalla data del documento stesso a esporre sui Registri I.V.A e sulla Liquidazione I.V.A. il documento stesso affinché venga considerata esigibile la relativa imposta.
  • Il vincolo al punto precedente decade in presenza di cessionario / prestatario sottoposto a procedura consorsuale o esecutiva: a questo proposito, affinché l'imposta non diventi esigibile automaticamente decorso un anno è necessario indicare su ogni documento di vendita presente in contabilità relativo al soggetto che la data massima di esigibilità viene differita nel tempo. In Gestione Movimenti (menu Contabilità), premendo il tasto destro del mouse su un documento di vendita avente I.V.A esigibile per cassa e selezionando la voce Imposta data limite Liquidazione I.V.A., è possibile infatti attribuire manualmente una data di esigibilità massima (per esempio 31/12/2100), con la possibilità di azzerarla se la situazione legale del cliente rientra nella normalità.
  • Oltre che posticipare l'esigibilità dell'imposta l'utente potrebbe anche anticiparla sempre agendo su tale data: ad esempio per considerare un anno dalla registrazione del D.d.T. o dalla effettiva prestazione del servizio, anziché dalla fattura relativa. Attenzione: la modifica di questa data è da operare solo in caso di necessità in quanto incide sulla esigibilità dell'imposta contenuta nel documento.
  • L'agevolazione cessa la sua applicabilità dopo il superamento della soglia di Euro 2.000.000 del volume d'affari. Per stabilire qual è il momento in cui l'agevolazione termina, l'utente deve compilare manualmente la data nella scelta Impostazione fine periodo I.V.A. per cassa.
  • La cessazione dell'agevolazione non ha valore retroattivo sulle operazioni precedenti nell'anno I.V.A. corrente: l'esigibilità dell'imposta resta differita per tutte le operazioni precedenti, compresa quella che sancisce il superamento della soglia.
  • Le operazioni attive che si avvalgono di tale gestione dell'esigibilità devono obbligatoriamente presentare in fattura la relativa indicazione: non è necessario intervenire sui fincati già in uso prima dell'aggiornamento in quanto il programma provvede a stampare su ogni documento che prevede il regime I.VA. per cassa la dicitura ''IVA PER CASSA ART. 32 DL 83/2012'' come prescritto dalla normativa. L'annotazione è riportata in calce alle righe di dettaglio. Nel caso in cui si desideri stampare l'indicazione in una posizione diversa l'utente può in alternativa al testo automatico prevedere sul fincato il campo di database ''Esigibilità I.V.A. - DGLIVASOS'' presente nell'elenco dei campi di database nella sezione Testata - Altri campi.
  • Consolidando gli effetti la data di registrazione degli effetti attribuita al movimento contabile sarà sempre ''Coincidente con data scadenza'' e mai coincidente con la data fattura. Nel caso, però, l'incasso non vada a buon fine e torni un insoluto, per cui l'I.V.A. non venga liquidata, è consigliabile impostare nella scelta Parametri vendite un conto transitorio nel campo ''Conto avere emissione'' così da non chiudere immediatamente la partita del cliente. L'utente poi dovrà registrare un movimento di giroconto tra il conto transitorio utilizzato e il conto del cliente per chiudere la relativa partita, nel momento in cui il cliente effettivamente paghi; in questo modo l'I.V.A. scenderà in liquidazione nel periodo dell'effettivo pagamento.