I.V.A. ad Esigibilità Differita
La normativa vigente prevede che le fatture emesse nei confronti di (o ricevute da parte di) Enti pubblici devono essere annotate sul normale registro delle vendite (o acquisti), mentre la relativa imposta diventerà esigibile (o detraibile) e quindi entrerà in liquidazione nel periodo in cui la fattura viene incassata (o pagata).
Per operare correttamente è necessario eseguire le seguenti operazioni:
- Compilare nei Parametri Contabilità, Scheda Registrazioni l'opzione Ente pubblico soggetto ad I.V.A. differita solo se l'azienda è un ente pubblico e si vuole gestire l'I.V.A. ad esigibilità differita anche sugli acquisti;
- Inserire nel Registro I.V.A. il conto relativo all'I.V.A. ad esigibilità differita; sul Registro I.V.A. non deve essere selezionata l'opzione Tipo I.V.A. "In sospensione", in quanto tale caratteristica si riferisce ad una gestione pregressa di tale regime.
- Indicare in Anagrafica Clienti e Anagrafica Fornitori a quali soggetti può essere applicata questa normativa;
- Creare una Causale Contabile per l'incasso di fatture ad esigibilità differita selezionando la casella di opzione nella Scheda Partite clienti fornitori;
E' possibile creare causali contabili di incasso/pagamento distinte per ogni tipologia di esigibilità I.V.A. presente sulla fattura, oppure una casuale di tipo "misto" che consente di registrare gli incassi (o pagamenti) di qualsiasi tipo di fattura. L'utilizzo di casuali distinte o univoche è possibile oltre che nella gestione dei movimenti di contabilità anche nella scelta Saldaconto (Estratti Conto): è necessario provvedere ad verificare i tipi saldaconto dopo il caricamento dell'aggiornamento per una corretta impostazione delle causali.
Al momento dell'inserimento di fatture e note di credito di vendita e di acquisto verrà automaticamente proposta l'opzione di I.V.A. ad Esigibilità differita a seconda di quanto specificato per il soggetto intestatario della fattura. I movimenti così inseriti verranno stampati sul registro I.V.A. del periodo a cui la data di registrazione del documento si riferisce ma verranno conteggiati ai fini I.V.A. nella liquidazione I.V.A. solo nel momento in cui verrà registrato un incasso/pagamento.