Casistica

Come si registra una fattura elettronica di acquisto con reverse charge?

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio?

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Soluzione

In riferimento alla gestione delle operazioni in reverse charge, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la pubblicazione di un quesito all’interno del documento relativo alle “Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica FAQ pubblicate il 27 novembre 2018”.

Dalle indicazioni fornite, emerge che, per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari (per i quali NON ci si avvale della fattura elettronica), l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate, le operazioni passive mediante il nuovo adempimento relativo all’Esterometro.

Per gli acquisti interni, invece, per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” (Inversione contabile), l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72.

Quanto dichiarato si traduce, in Gestionale 1, con la normale registrazione di una fattura di acquisto con reverse charge che, previa compilazione degli appositi parametri (menu Base \ Archivi Contabilità \ Parametri Contabilità \ Reverse charge, sezione “Altre operazioni reverse charge”), consente la registrazione automatica sia dell’autofattura di vendita che del giroconto contabile.

La fattura elettronica ricevuta con reverse charge, può essere acquisita nel gestionale attraverso la procedura di acquisizione guidata (wizard), se è stato acquistato il modulo “G1IFECG – Contabilizzazione assistita”, oppure, attraverso l’associazione manuale.

In alternativa all’integrazione della fattura, l’Agenzia delle Entrate consente la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura di acquisto, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa.

A tale riguardo però, si è in attesa di ulteriori informazioni da parte dell’AdE, che possano chiarire nel dettaglio quali sono gli elementi da riportare in tale documento.

Ad oggi, in attesa di avere i chiarimenti necessari, il nostro consiglio è quello di operare secondo la modalità descritta.

Per comodità riportiamo il testo integrale del quesito pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.

Domanda

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica