Casistica

Come comportarsi nei confronti di un soggetto estero con Codice Fiscale italiano?

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Soluzione

L’ Agenzia delle Entrate si è espressa in merito con la pubblicazione di un quesito all’interno del documento relativo alle “Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica”.

Dalle indicazioni fornite, emerge che le operazioni svolte con soggetti non residenti o stabiliti in Italia, si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. “esterometro”, disciplinato dall’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15). A fronte di tali soggetti, la fattura emessa è ancora cartacea.

Tuttavia, nel caso in cui tali soggetti siano identificati con un codice fiscale italiano (presente in Anagrafe Tributaria), l’operatore IVA residente o stabilito in Italia può predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI, valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “0000000” e fornire una copia analogica al cliente; in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. “esterometro”.

Come compilare l’Anagrafica Clienti per emettere fattura elettronica a soggetti esteri con CF italiano

Nella scheda “Generali” indicare:

  • nel campo “Nazione” la nazione estera;
  • nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale italiano;
  • nei campi relativi alla sede legale, l’indirizzo della sede estera.

Nella scheda “Vendite \ Fattura elettronica” indicare:

  • nel campo “Modalità di Fatturazione” il valore “Elettronica” o, se installata la versione 6.2.3 "Predefinita";
  • nel campo “Codice destinatario SdI” il valore convenzionale “0000000”;
  • nel campo “Stampa copia analogica” il valore “Fattura Elettronica e fincato”.

Per comodità riportiamo il testo integrale del quesito pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.

Domanda

Le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d’Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via SdI?

Risposta

Ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. “esterometro”, disciplinato dall’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15).

Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l’operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “0000000” e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. “esterometro”.