Introduzione ENASARCO/F.I.R.R.

ENASARCO

L’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) è un ente previdenziale specifico per i rappresentanti e gli agenti di commercio che eroga ai suoi iscritti una serie di servizi pensionistici integrativi ai servizi erogati dall’INPS. Oltre ai servizi pensionistici l’ENASARCO accantona per conto degli Agenti di Commercio anche il F.I.R.R., un particolare fondo per il trattamento di fine rapporto che le aziende versano in proporzione al fatturato provvigionale dell’Agente di Commercio che viene liquidato all’agente stesso alla cessazione del mandato con l’azienda.

L’iscrizione dell’Agente di Commercio all’ENASARCO è obbligatoria ed è a cura dell’Azienda preponente che è obbligata anche al versamento delle somme dovute dall’Agente di Commercio e dalla preponente stessa.

E’ previsto un versamento di contributi sia per gli agenti che operino in forma individuale, sia per quelli che operino in forma societaria o associata secondo modalità di calcolo e importi diversi.

I contributi dovuti per agenti individuali e per gli agenti svolgono la loro attività in forma di società di persone, definiti contributi previdenziali, sono a carico dell’azienda preponente e dell’agente in misura paritetica (50%).

E’ previsto il versamento di un minimale contributivo annuo diverso a seconda che il rapporto di agenzia sia monomandatario o plurimandatario. Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell’anno considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata una provvigione. In caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo, la differenza tra il minimale e l'entità dei contributi effettivamente maturati è a totale carico dell’azienda preponente.

Infine, il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale. Sulla quota delle provvigioni che eccede tale limite massimo non è previsto il calcolo e il versamento di alcun contributo.

I contributi dovuti dalle aziende preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono definiti contributi assistenziali.

Il contributo è calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia; non sono previsti versamenti di contributi minimi o importi massimi di provvigioni e non sono previste differenze in base al tipo di mandato.

I versamenti dei contributi sono effettuati nei modi e con le forme stabiliti dalla Fondazione ENASARCO e sono preceduti dall’invio di una distinta.

Salvo diversa scadenza devono essere versati entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri:

  • 1° Trimestre: 1 gennaio – 31 marzo versamento entro 20/05
  • 2° Trimestre: 1 aprile – 30 giugno versamento entro 20/08
  • 3° Trimestre: 1 luglio – 30 settembre versamento entro 20/11
  • 4° Trimestre: 1 ottobre – 31 dicembre versamento entro 20/02 dell’anno successivo.

L’obbligo di versamento dei contributi è totalmente a carico dell’azienda preponente, la quale è esclusiva responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell'agente. La parte dei contributi a carico dell’agente è trattenuta all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi.

F.I.I.R

Il F.I.R.R. (Fondo di indennità di risoluzione del rapporto) è costituito dalle somme che vengono accantonate presso ENASARCO dalle aziende preponenti in favore dei propri agenti. Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione ENASARCO liquida all’agente le cifre accantonate.

Le quote sono calcolate e accantonate annualmente tenendo conto di:

  • Importo totale delle provvigioni dell’anno solare precedente;
  • Tipologia del mandato (monomandatario e plurimandatario);
  • Numero di mesi di durata del mandato nel caso di periodo inferiore all’anno.