Rimanenze di magazzino La legislazione non impone un particolare criterio da adottare per la valutazione delle rimanenze. L'imprenditore può scegliere un qualsiasi criterio di valutazione, purché sia in grado di documentare ad un eventuale controllo che il risultato ottenuto è superiore al risultato realizzato applicando il metodo LIFO (art. 59 D.P.R. 1973). Quindi, per poter sostenere le proprie motivazioni, se si adotta un criterio diverso, è sempre consigliabile valutare le rimanenze anche con la tecnica LIFO per poter dimostrare la propria scelta in caso di necessità. |